PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto del  Ministro  di
 grazia  e  giustizia  24  novembre  1990, n. 392 (Regolamento recante
 approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense  in  data
 30  marzo  1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli
 onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e  ai
 procuratori  per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale
 e stragiudiziali), sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 36 della
 Costituzione, dal giudice conciliatore di  Roma  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0852