PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis,
 del decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333  (Misure  urgenti  per  il
 risanamento   della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,  con
 modificazioni, con la legge 8 agosto  1992,  n.  359,  sollevate  dai
 Pretori  di  Salerno,  sezioni  distaccate  di Eboli e di Mercato San
 Severino, di Venezia e della sezione distaccata di Mestre, di Genova,
 in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e 42 della Costituzione, con le
 ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0877