PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevate: a) in riferimento agli artt. 3, 5, 81, quarto comma, della Costituzione, al titolo VI dello statuto approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, nonche' agli art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989 n. 386 e 27 della legge 5 agosto 1978 n. 468, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; b) in riferimento agli artt. 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 del predetto statuto, alle norme di attuazione approvate con d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 e 26 gennaio 1980 n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992 nn. 267 e 268, e agli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0880