PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non  fondate,  nei  sensi di cui in
 motivazione,   le   questioni    di    legittimita'    costituzionale
 dell'articolo  8,  comma  1,  della  legge  23  dicembre  1992 n. 498
 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevate:
       a) in riferimento agli artt. 3,  5,  81,  quarto  comma,  della
 Costituzione,  al  titolo  VI  dello  statuto approvato con d.P.R. 31
 agosto 1972 n. 670, nonche' agli art. 5,  comma  1,  della  legge  30
 novembre  1989  n.  386  e 27 della legge 5 agosto 1978 n. 468, dalla
 Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
       b) in riferimento agli artt. 8, 9,  n.  10,  16,  primo  comma,
 titolo  VI,  104 e 107 del predetto statuto, alle norme di attuazione
 approvate con d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 e 26 gennaio 1980 n. 197  e
 con  decreti legislativi 16 marzo 1992 nn. 267 e 268, e agli artt. 3,
 81, 116  e  119  della  Costituzione,  dalla  Provincia  autonoma  di
 Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0880