P. Q. M. Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede (e non disciplina la procedura mediante la quale far valere) un diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto in caso di necessita' di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di illegittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Siracusa, addi' 15 giugno 1993 Il pretore: IANNELLO 93C0899