P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  e  137  della  Costituzione, 1 della legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata, e  rilevante  nel  presente
 giudizio, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11,
 comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli
 artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nella
 parte  in  cui non prevede (e non disciplina la procedura mediante la
 quale far valere) un diritto di recesso del  locatore  alla  scadenza
 naturale  del contratto in caso di necessita' di destinare l'immobile
 ad uso abitativo proprio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
 all'esito del giudizio incidentale di illegittimita' costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Siracusa, addi' 15 giugno 1993
                         Il pretore: IANNELLO

 93C0899