P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n.  1  e  23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo  comma,
 della legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, di cui
 agli  artt.  5  dei dd.ll. 21 gennaio 1993, n. 14 e 23 marzo 1993, n.
 73, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo  e
 terzo comma, della Costituzionale, propota dal p.g.;
    Sospende   il   procedimento  in  corso  e  dispone  la  immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Roma, addi' 7 aprile 1993
                         Il presidente: FRANCO
                                       Il consigliere estensore: BUOGO
 93C0941