P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, di cui agli artt. 5 dei dd.ll. 21 gennaio 1993, n. 14 e 23 marzo 1993, n. 73, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzionale, propota dal p.g.; Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 7 aprile 1993 Il presidente: FRANCO Il consigliere estensore: BUOGO 93C0941