P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  1  della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.:  5  della legge 29 luglio
 1980, n. 385; 5- bis del d.l. 22 dicembre 1984, n.  901,  convertito
 in  legge  dalla  legge  1› marzo 1985, n. 42; 14, secondo comma, del
 d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge  dalla  legge  28
 febbraio  1988,  n.  47;  22  della  legge 20 maggio 1991, n. 158, in
 riferimento agli artt. 24, 42, secondo e terzo comma, 97  e  3  della
 Costituzione;
    Sospende il giudizio;
    Manda  alla  cancelleria  per  le  comunicazioni  alle  parti  del
 giudizio;
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  ed
 ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  la presente ordinanza sia
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   nonche'
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
      Agrigento, addi' 22 aprile 1993
                  Il presidente: (firma illeggibile)
    Il giudice estensore: CAROSELLA
                             Il funzionario di cancelleria: LA GAETANA
    Depositato in cancelleria il 1› giugno 1993.
               Il funzionario di cancelleria: LA GAETANA

 93C0945