P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt.: 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; 5- bis del d.l. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito in legge dalla legge 1 marzo 1985, n. 42; 14, secondo comma, del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge dalla legge 28 febbraio 1988, n. 47; 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, in riferimento agli artt. 24, 42, secondo e terzo comma, 97 e 3 della Costituzione; Sospende il giudizio; Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti del giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Agrigento, addi' 22 aprile 1993 Il presidente: (firma illeggibile) Il giudice estensore: CAROSELLA Il funzionario di cancelleria: LA GAETANA Depositato in cancelleria il 1 giugno 1993. Il funzionario di cancelleria: LA GAETANA 93C0945