P. Q. M. Visto l'art. 23 della lege 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 2 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3, nell'inciso "secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, primo comma, lett. c)", nonche' dell'art. 78, primo comma, lett. c), del citato d.P.R. come modificato dall'art. 4 del citato d.l., in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni di rito. Il presidente: SARACENI 93C1010