P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della lege 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre  1990,
 n.  309, come modificato dall'art. 2 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3,
 nell'inciso "secondo le metodiche  indicate  nello  stesso  art.  78,
 primo  comma, lett. c)", nonche' dell'art. 78, primo comma, lett. c),
 del citato d.P.R. come modificato dall'art. 4 del  citato  d.l.,  in
 relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
    Sospende  il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni  di
 rito.
                        Il presidente: SARACENI

 93C1010