P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalita' della normativa di cui agli artt. 4- bis e' prima parte comma primo della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come modificato dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e art. 2 primo comma del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, cosi' come precisato nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il procedimento di sorveglianza in corso in relazione all'istanza come sopra avanzata dall'interessato; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Potenza e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica. Potenza, add/' 29 giugno 1993 Il presidente: BALISTRERI Il magistrato estensore: (firma illeggibile) 93C1029