P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della
 Costituzione, la questione di costituzionalita'  della  normativa  di
 cui  agli  artt.  4-  bis  e'  prima parte comma primo della legge 26
 luglio 1975, n. 354, cosi' come modificato dall'art. 15 del  d.l.  8
 giugno  1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e
 art. 2 primo comma del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella
 legge 12 luglio 1991, n. 203, cosi' come precisato nella parte motiva
 della presente ordinanza;
    Sospende il procedimento di sorveglianza  in  corso  in  relazione
 all'istanza come sopra avanzata dall'interessato;
    Dispone  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
 la decisione in merito alla questione sollevata;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  venga
 notificata  all'interessato,  alla  procura  generale di Potenza e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  del
 Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.
      Potenza, add/' 29 giugno 1993
                       Il presidente: BALISTRERI
                          Il magistrato estensore: (firma illeggibile)
 93C1029