P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  la  questione  di  legittimita' costituzionale del regime
 sanzionatorio introdotto dagli artt. 1,  2  e  3  della  legge  n.  3
 dell'11  gennaio  1986,  in  quanto  in contrasto con l'art. 3, primo
 comma, della  Costituzione  laddove  si  obbligano  o  si  consentono
 comportamenti  diversi  a  cittadini  maggiorenni  (ciclomotoristi  e
 motociclisti, che si trovano in medesime condizioni  di  circolazione
 urbana, a bassa velocita', su veicoli a motore a due ruote);
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare  ai  Presidenti
 dei due rami del Parlamento.
                          Il pretore: PURPURA

 93C1081