P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale del regime sanzionatorio introdotto dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 dell'11 gennaio 1986, in quanto in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione laddove si obbligano o si consentono comportamenti diversi a cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e motociclisti, che si trovano in medesime condizioni di circolazione urbana, a bassa velocita', su veicoli a motore a due ruote); Sospende il giudizio in corso; Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Il pretore: PURPURA 93C1081