PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), sollevata, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), dalla Corte d'Appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1098