PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 2
 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni  per  il  controllo  delle  armi),
 sollevata,  in  relazione  all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n.
 110 (Norme integrative della  disciplina  vigente  per  il  controllo
 delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), dalla Corte d'Appello
 di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   inammissibile,   in   riferimento   all'art.   3  della
 Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 1,  comma  1, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione
 di amnistia), sollevata, in relazione  all'art.  22  della  legge  18
 aprile  1975,  n. 110, dalla Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1098