P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  6-bis,  del  d.l.  2
 marzo  1989,  n.  69,  convertito  in legge 27 aprile 1989, n. 154, e
 conseguentemente dell'art. 48, primo comma, del  d.P.R.  22  dicembre
 1986,  n.  917,  in  relazione  agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
 perche' la mancata equiparazione delle pensioni da lavoro  dipendente
 alle  rendite  di  cui  all'art. 47, lett. h), del d.P.R. n. 917/1986
 surricordato - equiparazione sancita invece per i vitalizi di cui  al
 secondo  comma  dell'art.  24  e  al penultimo comma dell'art. 29 del
 d.P.R. n. 600/1973 -  ne  mantiene  l'assoggettamento  alla  ritenuta
 Irpef  per  l'intero  ammontare,  anziche'  in  ragione  del 60% come
 previsto per i vitalizi surricordati; con conseguente violazione  dei
 principi  di  eguaglianza  di  tutti  i  cittadini  e della capacita'
 contributiva degli stessi;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti delle due Camere e del
 Parlamento.
      Piacenza, addi' 27 aprile 1993
                         Il presidente: MILANA

 93C1125