P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, e conseguentemente dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' la mancata equiparazione delle pensioni da lavoro dipendente alle rendite di cui all'art. 47, lett. h), del d.P.R. n. 917/1986 surricordato - equiparazione sancita invece per i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 e al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973 - ne mantiene l'assoggettamento alla ritenuta Irpef per l'intero ammontare, anziche' in ragione del 60% come previsto per i vitalizi surricordati; con conseguente violazione dei principi di eguaglianza di tutti i cittadini e della capacita' contributiva degli stessi; Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere e del Parlamento. Piacenza, addi' 27 aprile 1993 Il presidente: MILANA 93C1125