P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6-bis, secondo e  terzo  comma,
 della  legge  18 marzo 1993, n. 67, sostitutivo dell'art. 13, primo e
 secondo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con  riferimento
 agli artt. 101, 3 e 38 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza,
 letta   alle   parti   in  udienza,  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Cremona, addi' 22 settembre 1993
                   Il presidente relatore: FISCHETTI

 93C1126