P. Q. M. Ritenuta l'incostituzionalita' dell'art. 442, secondo comma, come modificato dalla sentenza n. 176/1991 rispetto agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, acquisito il parere favorevole del p.m., (in quanto in astratto la configurazione giuridica del fatto e' erroneamente formulata), il giudice possa entrare nel merito dell'imputazione e stabilire la corretta valutazione delle aggravanti, onde consentirgli la celebrazione del rito abbreviato, e nella parte in cui non prevede che il giudice, valutate le circostanze (aggravanti ed attenuanti) e ritenuto che possa essere irrogata una pena a tempo determinato, non possa procedere con rito abbreviato, con cio' creando disparita' di trattamento, lesione del diritto di difesa e sottrazione al giudice naturale; Dispone la sospensione del giudizio fino a che non sara' intervenuta la pronunzia della Corte costituzionale; Manda alla propria cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Massa, addi' 29 giugno 1993 Il giudice: DOVA 93C1165