P. Q. M.
    Ritenuta l'incostituzionalita' dell'art. 442, secondo comma,  come
 modificato  dalla sentenza n. 176/1991 rispetto agli artt. 3, 24 e 25
 della Costituzione nella parte in cui non prevede che,  acquisito  il
 parere  favorevole del p.m., (in quanto in astratto la configurazione
 giuridica  del  fatto  e'  erroneamente  formulata), il giudice possa
 entrare  nel  merito  dell'imputazione  e   stabilire   la   corretta
 valutazione  delle  aggravanti, onde consentirgli la celebrazione del
 rito abbreviato, e nella parte in cui non  prevede  che  il  giudice,
 valutate  le  circostanze  (aggravanti  ed attenuanti) e ritenuto che
 possa essere  irrogata  una  pena  a  tempo  determinato,  non  possa
 procedere  con  rito  abbreviato,  con  cio'  creando  disparita'  di
 trattamento, lesione del diritto di difesa e sottrazione  al  giudice
 naturale;
    Dispone   la  sospensione  del  giudizio  fino  a  che  non  sara'
 intervenuta la pronunzia della Corte costituzionale;
    Manda alla propria cancelleria per la comunicazione della presente
 ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai  Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Massa, addi' 29 giugno 1993
                           Il giudice: DOVA

 93C1165