Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on. prof. Giuseppe Campione, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 434 del 29 ottobre 1993, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Laura Ingargiola ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36, presso l'avv. Salvatore Sciacchitano, giusta procura in margine al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro- tempore, domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per effetto della nota del presidente della sezione di controllo della corte dei conti per la regione siciliana 10 settembre 1993, n. 111/P, con cui si sostiene che, nell'ambito della regione stessa, il sistema dei controlli rimane immutato anche dopo l'emanazione del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, e si invitano le amministrazioni regionali ad ottemperare alla deliberazione della Sezione centrale del controllo 3 giugno 1993, n. 94, sottoponendo al controllo preventivo provvedimenti e titoli di spesa indicati nel r.d. 12 luglio 1934, n. 1214. F A T T O Con circolare 9 agosto 1993, n. 10382 - indirizzata anche alla corte dei conti - il presidente della regione siciliana invitava le amministrazioni regionali a sottoporre al controllo preventivo di legittimita' soltanto gli atti elencati nel primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232. Ma il presidente della sezione di controllo della corte dei conti per la regione siciliana, in relazione a detta circolare, con nota n. 111/P del 10 settembre 1993, dopo avere richiamato la delibera della sezione centrale del controllo 3 giugno 1993, n. 94 - che ha ritenuto inapplicabili nell'ambito della regione siciliana le disposizioni in materia di controllo del precedente decreto-legge n. 143/1993 - ha ribadito tale tesi sostenendo che non e' invocabile in contrario l'art. 10 del predetto d.l. n. 232/1993, statuente l'applicabilita' del nuovo sistema di controlli alle regioni a statuto speciale, il quale sarebbe "diretto al legislatore delle norme di attuazione dello statuto" siciliano. Conseguentemente con la nota impugnata le amministrazioni regionali sono state invitate "ad ottemperare alla citata deliberazione della sezione centrale del controllo, trasmettendo ai competenti uffici" della sezione di controllo per la regione siciliana, "per il prescritto controllo preventivo di legittimita', provvedimenti e titoli di spesa indicati nel r.d. 12 luglio 1934, n. 1214". La predetta delibera della sezione centrale del controllo n. 94/1993 e' stata gia' impugnata davanti a codesta ecc.ma Corte, per violazione dell'art. 23, secondo comma, della statuto siciliano e delle relative norme di attuazione emanate con d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, con ricorso per conflitto di attribuzione depositato il 12 agosto 1993 (n. 25 reg. confl.). Alle stesse censure si presta la sopra menzionata nota del presidente della sezione di controllo per la regione siciliana n. 111/P del 10 settembre 1993, non attinente all'esercizio del potere di controllo su di un determinato provvedimento regionale, ma non per questo meno lesiva della sfera di competenza regionale; la Corte, con tale nota, diretta per conoscenza agli istituti di credito (Banco di Sicilia e Sicilcassa) che svolgono i servizi di cassa della regione, non si limita infatti ad una enunciazione di principio sull'asserita inapplicabilita' nell'ambito di quest'ultima del nuovo sistema di controllo degli atti, ma fa valere l'arbitraria pretesa di sottoporre al proprio sindacato preventivo provvedimenti sottratti a tale tipo di controllo dall'art. 7 del d.l. 17 luglio 1993, n. 232, sostanzialmente confermato dal corrispondente articolo del d.l. 14 settembre 1993, n. 359, con il rischio di determinare una paralisi in alcuni settori dell'amministrazione regionale. Il predetto atto pertanto viene impugnato dal presidente della regione siciliana per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione dell'art. 23, secondo comma, dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione emanate con d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della corte dei conti per la regione siciliana). L'art. 23 dello statuto siciliano si limita a prevedere, al primo comma, un decentramento degli "organi giurisdizionali centrali ... per gli affari concernenti la regione" (Corte costituzionale, sentenza n. 270/1988), specificando, al secondo comma, che "le sezioni del Consiglio di Stato e della corte dei conti svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile". Le norme di attuazione del suddetto articolo, per la parte che qui interessa, emanate con d.lgs. n. 655/1948, istitutivo delle sezioni della corte dei conti per la regione siciliana, dispongono testualmente all'art. 2: "La Sezione di controllo, in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della corte dei conti: 1) esercita il controllo sugli atti di Governo e dell'amministrazione regionale; 2) verifica il rendiconto generale della regione". Com'e' agevole constatare, nessun riferimento al tipo di controllo - sotto il profilo temporale (se, cioe' preventivo o successivo) e' dato rinvenire nella norma statutaria e nemmeno nelle relative norme di attuazione, le quali ultime, al contrario, operano un rinvio formale alle "leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della corte dei conti". Da cio' discende, come logico corollario, che la forza costituzionale della norma statutaria o quella di "norma rafforzata" del d.lgs. n. 655/1948 - su cui si fa leva nella delibera della sezione centrale del controllo n. 94/1993, richiamata nella nota ora impugnata per inferirne l'inapplicabilita' alla regione siciliana del nuovo sistema di controllo di legittimita', non salvaguardano un determinato tipo di controllo, ma solo la regola che impone il controllo della corte dei conti secondo le leggi dello Stato. Una volta quindi modificato con un atto avente forza di legge il previgente regime di controllo contenuto nel t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, la corte dei conti per la regione siciliana non puo' pretendere di continuare ad esercitare il riscontro preventivo di legittimita' sui provvedimenti e titoli di spesa indicati da norme abrogate, ancorche' in via provvisoria; tanto meno dopo che l'art. 10 del d.l. n. 232/1993 - confermato dal corrispondente articolo del successivo d.l. n. 359/1993 - ha chiarito espressamente che i principi desumibili dalle norme del decreto stesso "costituiscono .... per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica". Ne' e' sostenibile l'assunto della nota impugnata secondo cui il citato art. 10 sarebbe "diretto al legislatore delle norme di attuazione dello statuto siciliano": il d.lgs. n. 655/1948 infatti non necessita di alcun adattamento sul punto, in quanto, come si e' sottolineato sopra, contiene un rinvio formale alla normativa statale in tema di controllo. Le regioni a statuto speciale, quindi, sono tenute ad applicare le disposizioni statali sui "servizi di controllo interno" (art. 9 dd.-ll. nn. 232 e 359 del 1993). E poiche' tali disposizioni formano un unico corpo normativo con quelle del citato art. 7, riduttive del controllo preventivo di legittimita' esterno, rispetto alle quali rivestono carattere complementare, l'attuazione dei principi insiti nelle prime non puo' essere avulsa dall'applicazione delle seconde anche nell'ambito delle dette regioni. In altri termini il nuovo sistema di controllo delineato con le norme statali sopra richiamate non puo' trovare applicazione parziale nell'ambito della regione siciliana, ma va attuato nel suo complesso.