PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui prevede che "la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato"; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, legge 15 dicembre 1990, n. 386, (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione, dal Pre- tore di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1183