PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11, comma 1,
 legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria  degli
 assegni   bancari)   nella   parte  in  cui  prevede  che  "la  prova
 dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede  penale  mediante
 quietanza  del  portatore  con  firma  autenticata o attestazione del
 pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento  ovvero  attestazione
 dell'azienda  di  credito  comprovante  l'effettuazione  del deposito
 vincolato";
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 8,  comma  3,  legge  15  dicembre  1990,  n.  386,  (Nuova
 disciplina   sanzionatoria  degli  assegni  bancari)  sollevata,  con
 riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione, dal  Pre-
 tore di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1183