P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Rimette  alla  Corte  costituzionale  la questione di legittimita'
 costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
 comma, della Costituzione, degli artt. 446, primo comma,  516  e  519
 del c.p.p., come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt.
 549, 563, primo comma, e 567, primo comma, del c.p.p., nella parte in
 cui  non prevedono, per l'imputato che abbia, prima dell'apertura del
 dibattimento di primo grado, formulato richiesta d'applicazione  pena
 a  norma  degli artt. 444 e segg. del c.p.p., sulla quale il pubblico
 ministero non abbia espresso il proprio consenso, la possibilita'  di
 richiedere,   in   caso   di   modifica  dell'imputazione  nel  corso
 dell'istruttoria dibattimentale, l'applicazione  della  pena  per  il
 reato risultante dalla nuova contestazione del pubblico ministero;
    Dispone  la  sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale a norma di legge;
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente  del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
 dei deputati, nonche' alle parti del presente processo;
    Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato.
      Urbino, addi' 23 settembre 1993
                          Il pretore: MASINI

 93C1212