P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 446, primo comma, 516 e 519 del c.p.p., come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 549, 563, primo comma, e 567, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevedono, per l'imputato che abbia, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, formulato richiesta d'applicazione pena a norma degli artt. 444 e segg. del c.p.p., sulla quale il pubblico ministero non abbia espresso il proprio consenso, la possibilita' di richiedere, in caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'applicazione della pena per il reato risultante dalla nuova contestazione del pubblico ministero; Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a norma di legge; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, nonche' alle parti del presente processo; Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato. Urbino, addi' 23 settembre 1993 Il pretore: MASINI 93C1212