PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 39 del 1993 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1249