PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma  1,  della  legge  30
 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) -
 gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  in  parte  qua con
 sentenza n. 39 del 1993 - sollevata, in riferimento all'art. 3  della
 Costituzione,  dal  Pretore  di  Vicenza  con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1249