PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.  286-  bis  del  codice  di
 procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 12 novembre 1992,
 n. 431 e dal decreto-legge 12  gennaio  1993,  n.  3,  sollevata,  in
 riferimento  agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo
 comma, 101, secondo comma, e 111, primo  comma,  della  Costituzione,
 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1251