PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 e dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1251