PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice; dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, secondo comma, e 446 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 25, 97 e 112 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 444 del codice di procedura penale - in relazione all'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed all'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Napoli - sezione distaccata di Capri, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1933. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1255