PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
 l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato  del  giudice
 per  le  indagini  preliminari  che  abbia  rigettato la richiesta di
 applicazione di pena concordata di  cui  all'art.  444  dello  stesso
 codice;
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 degli  artt. 34, secondo comma, e 446 del codice di procedura penale,
 in riferimento agli artt. 25, 97 e 112 della Costituzione,  sollevata
 dal Tribunale di Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe;
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 degli  artt.  34  e 444 del codice di procedura penale - in relazione
 all'art.  248  delle  norme  di  attuazione,   di   coordinamento   e
 transitorie  approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
 ed all'art. 61 del codice di procedura penale del 1930  -  sollevata,
 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
 Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe;
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  34,  secondo  comma,  del  codice  di procedura penale, in
 riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, sollevata  dal
 Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;
      dichiara    inammissibile    la    questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art.  34  del  codice  di  procedura  penale,  in
 riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal
 Pretore  di  Napoli  -  sezione  distaccata di Capri, con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  Costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1933.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1255