PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli articoli 63 e  67  della  legge  30
 dicembre  1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le base imponibili,
 per  razionalizzare,   facilitare   e   potenziare   l'attivita'   di
 accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
 immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
 definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti; delega al
 Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per  reati
 tributari;  istituzioni  dei centri di assistenza fiscale e del conto
 fiscale) e dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio  1992,  n.
 23  (Concessione  di  amnistia  per  reati  tributari), sollevata, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Tribunale  di  Pesaro
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1287