PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  257,  primo  comma,  c.p.c.,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  dal
 Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1363