PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 257, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1363