PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1364