PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6,  8  e
 9, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga
 degli  organi  amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con
 il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118,
 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione.
     Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1364