PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1 e  2  del  decreto-legge  4
 agosto  1993,  n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo,
 spettacolo e sport), sollevate dalla Regione Toscana, con il  ricorso
 di  cui  in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97,
 117, 118 e 119 della Costituzione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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