PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), sollevate dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1366