P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 18 marzo 1993, n. 67, che converte, con modificazioni il d.l. 18 gennaio 1993, n. 18, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in esito agli adempimenti di cui appresso; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti in giudizio, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone, inoltre, che l'ordinanza medesima sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Camerino, addi' 26 ottobre 1993 Il giudice istruttore: IACOBONI Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 94C0016