P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 18
 marzo 1993, n. 67,  che  converte,  con  modificazioni  il  d.l.  18
 gennaio  1993,  n.  18,  in  relazione  agli  artt.  3, 24 e 97 della
 Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli  atti
 alla Corte costituzionale in esito agli adempimenti di cui appresso;
    Dispone  che  l'ordinanza  sia  notificata alle parti in giudizio,
 nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Dispone, inoltre, che l'ordinanza medesima sia comunicata  a  cura
 della cancelleria ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Camerino, addi' 26 ottobre 1993
                    Il giudice istruttore: IACOBONI
                  Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
 94C0016