P. Q. M. La commissione tributaria di primo grado di Rossano-sezione II, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza dell'8 ottobre 1993, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. n. 16/1993 convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, in relazione agli artt. 3, 24, 102 e 103 della Costituzione, nonche' dell'art. 1 del d.l. n. 287/1993 e successiva proroga (d.-l. n. 405 del 9 ottobre 1993), in relazione agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione, e rilevanti per quanto in motivazione. Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notifica ai ricorrenti, all'ufficio tecnico erariale di Cosenza e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Rossano, addi' 23 novembre 1993 Il presidente: CALIO' Il segretario: LONGO Il relatore: MARINCOLO 94C0021