P. Q. M.
    La  commissione  tributaria  di primo grado di Rossano-sezione II,
 sciogliendo la riserva di cui al  verbale  d'udienza  dell'8  ottobre
 1993,  visti  gli  artt.  134  della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio, non  manifestamente  infondata
 la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. n.
 16/1993 convertito nella legge 24 marzo 1993,  n.  75,  in  relazione
 agli  artt.  3, 24, 102 e 103 della Costituzione, nonche' dell'art. 1
 del  d.l.  n.  287/1993  e  successiva  proroga  (d.-l. n. 405 del 9
 ottobre  1993),  in  relazione  agli  artt.  3,  102  e   103   della
 Costituzione, e rilevanti per quanto in motivazione.
    Sospende   il   presente   procedimento   ed   ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza  venga
 notifica  ai ricorrenti, all'ufficio tecnico erariale di Cosenza e al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Rossano, addi' 23 novembre 1993
                         Il presidente: CALIO'
    Il segretario: LONGO
                                                Il relatore: MARINCOLO
 94C0021