P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione sollevata non manifestamente infondata; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina altresi' che la presente ordinanza venga a cura della cancelleria notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Reggio Calabria, addi' 16 marzo 1993 Il presidente estensore: CAPUTI 94C0031