P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la questione sollevata non manifestamente infondata;
    Ordina la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
    Ordina  altresi'  che  la  presente  ordinanza  venga a cura della
 cancelleria notificata alle parti in causa nonche' al Presidente  del
 Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Reggio Calabria, addi' 16 marzo 1993
                    Il presidente estensore: CAPUTI

 94C0031