P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art. 146, n. 3 del c.p., cosi' come modificato dal d.l. 12 novembre 1992, n. 431, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da H.I.V. nei casi previsti dall'art. 286- bis, primo comma, del c.p.p.; Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Torino ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica. Torino, cosi' deciso in data 15 dicembre 1992. Il presidente f.f.: VIGLINO 94C0032