P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata con riferimento
 agli artt. 2 e 3, primo comma, della  Costituzione  la  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 146, n. 3 del c.p., cosi' come modificato
 dal  d.l.  12  novembre  1992, n. 431, nella parte in cui prevede il
 rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti
 da infezione da H.I.V. nei casi previsti dall'art.  286-  bis,  primo
 comma, del c.p.p.;
    Sospende  il  presente  giudizio e ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  venga
 notificata  all'interessato,  alla  procura  generale di Torino ed al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  del
 Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.
      Torino, cosi' deciso in data 15 dicembre 1992.
                       Il presidente f.f.: VIGLINO

 94C0032