Tutto quanto sopra  premesso  e  considerato,  il  Presidente  del
 Consiglio    dei    Ministri    conclude   perche'   sia   dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale:
      dell'art. 2 della l.r. Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n.  5,
 come  mod. dall'art. 1 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15 e dell'art. 1
 della l.r. 10 agosto 1974, n. 36, in relazione all'art. 1 della legge
 25 marzo 1993, n. 81;
      dell'art. 4 della l.r. n. 15/1967, dell'art.  6  della  l.r.  n.
 11/1986,  dell'art.  7  della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 2
 della legge n. 81/1993;
      dell'art. 6 della l.r. n. 5/1956 e le succ. l.r. di mod. ed int.
 e dell'art. 10 della l.r. n. 1/1993, in relazione  all'art.  2  della
 legge n. 81/1993;
      dell'art.  33  della  l.r.  n.  5/1956, in relazione all'art. 3,
 della legge n. 81/1993;
      dell'art. 21 della l.r. n. 6/1974, in relazione all'art. 5 della
 legge n. 81/1993;
      dell'art. 14 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 5 della
 legge n. 81/1993, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo comma;
      dell'art. 15 della l.r. n. 5/1956 e dell'art. 21 della  l.r.  n.
 6/1974, in relazione all'art. 6 della legge n. 81/1993;
      dell'art.  15  della  l.r.  n.  5/1956 e dell'art. 65, lett. b),
 stessa legge, come mod. dall'art. 45, secondo comma,  della  l.r.  19
 settembre  1963,  n.  28,  in  relazione  all'art.  7  della legge n.
 81/1993, come mod. dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
      dell'art.  24  della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, e dell'art. 15
 della l.r. n.  1/1993,  in  relazione  all'art.  12  della  legge  n.
 81/1993;
      dell'art.  13,  lett. n), secondo comma, della l.r. n. 1/1993 in
 relazione all'art. 13 della legge n. 81/1993;
      dell'art. 5 della l.r. n. 5/1956;  dell'art.  2  della  l.r.  n.
 15/1967 e dell'art. 10 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 16
 della legge n. 81/1993;
      della   legislazione   regionale   in   materia  in  quanto  non
 contemplano le disposizioni di cui al primo comma, dell'art. 20 della
 legge n. 81/1993;
      dell'art. 11 della l.r. n.  5/1956,  in  relazione  all'art.  21
 della legge n. 81/1993;
      dell'art.  5  della l.r. n. 5/1956, come mod. dall'art. 4, della
 l.r. n. 11/1986 e dell'art. 9, secondo comma, della l.r.  n.  1/1993,
 in relazione all'art. 23 della legge n. 81/1993;
      dell'art.  8  della  l.r.  n. 5/1956 come mod. dall'art. 2 della
 l.r. n. 11/1970 e dell'art. 5 della l.r.  n.  11/1986,  in  relazione
 all'art. 25 della legge n. 81/1993;
      dell'art. 4 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 27 della
 legge n. 81/1993;
      della legislazione regionale, in quanto non adeguata all'art. 30
 della legge n. 81/1993.
       Roma, addi' 20 dicembre 1993
                  Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato

 94C0053