Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Presidente del Consiglio dei Ministri conclude perche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale: dell'art. 2 della l.r. Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, come mod. dall'art. 1 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15 e dell'art. 1 della l.r. 10 agosto 1974, n. 36, in relazione all'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81; dell'art. 4 della l.r. n. 15/1967, dell'art. 6 della l.r. n. 11/1986, dell'art. 7 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 2 della legge n. 81/1993; dell'art. 6 della l.r. n. 5/1956 e le succ. l.r. di mod. ed int. e dell'art. 10 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 2 della legge n. 81/1993; dell'art. 33 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 3, della legge n. 81/1993; dell'art. 21 della l.r. n. 6/1974, in relazione all'art. 5 della legge n. 81/1993; dell'art. 14 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 5 della legge n. 81/1993, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo comma; dell'art. 15 della l.r. n. 5/1956 e dell'art. 21 della l.r. n. 6/1974, in relazione all'art. 6 della legge n. 81/1993; dell'art. 15 della l.r. n. 5/1956 e dell'art. 65, lett. b), stessa legge, come mod. dall'art. 45, secondo comma, della l.r. 19 settembre 1963, n. 28, in relazione all'art. 7 della legge n. 81/1993, come mod. dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415; dell'art. 24 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, e dell'art. 15 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 12 della legge n. 81/1993; dell'art. 13, lett. n), secondo comma, della l.r. n. 1/1993 in relazione all'art. 13 della legge n. 81/1993; dell'art. 5 della l.r. n. 5/1956; dell'art. 2 della l.r. n. 15/1967 e dell'art. 10 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 16 della legge n. 81/1993; della legislazione regionale in materia in quanto non contemplano le disposizioni di cui al primo comma, dell'art. 20 della legge n. 81/1993; dell'art. 11 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 21 della legge n. 81/1993; dell'art. 5 della l.r. n. 5/1956, come mod. dall'art. 4, della l.r. n. 11/1986 e dell'art. 9, secondo comma, della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 23 della legge n. 81/1993; dell'art. 8 della l.r. n. 5/1956 come mod. dall'art. 2 della l.r. n. 11/1970 e dell'art. 5 della l.r. n. 11/1986, in relazione all'art. 25 della legge n. 81/1993; dell'art. 4 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 27 della legge n. 81/1993; della legislazione regionale, in quanto non adeguata all'art. 30 della legge n. 81/1993. Roma, addi' 20 dicembre 1993 Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato 94C0053