P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  venga
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Reggio Calabria, addi' 8 novembre 1993
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 94C0195