P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Calabria, addi' 8 novembre 1993 Il presidente: (firma illeggibile) 94C0195