P. Q. M. 1. - Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 101 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge (finanziaria) 24 dicembre 1993, n. 537; 2. - Sospende il presente giudizio; 3. - Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 4. - Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Parma il 22 gennaio 1994 Il pretore: FERRAU' 94C0203