P. Q. M.
    1.   -   Dichiara  ammissibile,  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, in riferimento agli artt. 3,  38,  secondo  comma,  e  101
 della  Costituzione,  la questione di legittimita' costituzionale del
 combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.l. 12 settembre
 1983, n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e
 dell'art.  11,  ventiduesimo  comma,  della  legge  (finanziaria)  24
 dicembre 1993, n. 537;
    2. - Sospende il presente giudizio;
    3. - Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    4.  - Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
 sia  notificata  alle  parti  in  causa  nonche'  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e sia comunicata ai Presidenti della Camera
 dei Deputati e del Senato della Repubblica.
      Cosi' deciso in Parma il 22 gennaio 1994
                          Il pretore: FERRAU'

 94C0203