P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  in  causa  e  non manifestamente infondata la
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  del  c.p.c.,
 interpretato  nel  senso  che sia applicabile anche alle obbligazioni
 lavoristiche, per contrasto con  gli  artt.  35,  36,  37,  38  della
 Costituzione  nella  parte  in cui consente, attraverso la mediazione
 giurisdizionale del giudice  straniero,  che  abbiano  esecuzione  in
 Italia  contratti  di lavoro il cui contenuto e' contrario all'ordine
 pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Firenze, addi' 12 gennaio 1993
                        Il presidente: STANZANI
                                       Il giudice relatore: DE MATTEIS
 94C0208