P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del c.p.c., interpretato nel senso che sia applicabile anche alle obbligazioni lavoristiche, per contrasto con gli artt. 35, 36, 37, 38 della Costituzione nella parte in cui consente, attraverso la mediazione giurisdizionale del giudice straniero, che abbiano esecuzione in Italia contratti di lavoro il cui contenuto e' contrario all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 12 gennaio 1993 Il presidente: STANZANI Il giudice relatore: DE MATTEIS 94C0208