P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale della legge 27 maggio 1991, n. 165, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, per le motivazioni sopra esposte; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bassano del Grappa, addi' 11 gennaio 1994 Il pretore: ATTANASIO 94C0209