P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale della legge 27
 maggio  1991, n. 165, con riferimento all'art. 32 della Costituzione,
 per le motivazioni sopra esposte;
    Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Manda la cancelleria di  notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche'
 di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bassano del Grappa, addi' 11 gennaio 1994
                         Il pretore: ATTANASIO

 94C0209