PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, della
 legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in  materia  di  finanza
 pubblica),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione, dal Tribunale di Aosta con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0354