PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  degli artt. 17 e 22 del
 codice penale nella parte in cui non escludono  l'applicazione  della
 pena dell'ergastolo al minore imputabile;
    Dichiara,  in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87:
       a) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto  comma,
 del  codice  penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del
 minore imputabile sia applicabile la  disposizione  del  primo  comma
 dello  stesso  articolo  69  in  caso  di concorso tra la circostanza
 attenuante di cui  all'art.  98  del  codice  penale  e  una  o  piu'
 circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche'
 nella  parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano
 applicabili le disposizioni del primo e del terzo  comma  del  citato
 art.  69,  in  caso  di concorso tra la circostanza attenuante di cui
 all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che
 accedono  ad  un  reato  per  il  quale  e'  prevista  la  pena  base
 dell'ergastolo;
       b) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, secondo comma,
 del  codice  penale,  nella parte in cui, in caso di concorso di piu'
 delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno  dei  quali  deve
 infliggersi  la  pena  della  reclusione non inferiore a ventiquattro
 anni, prevede la pena dell'ergastolo.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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