P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
    Ordina  che  a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Gela, addi' 4 giugno 1993
                     Il giudice istruttore: IENZI

 94C0506