P. Q. M.
    Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art.  23  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli articoli 245 e 250  del  d.lgs.  28
 luglio  1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e
 76  della  Costituzione,   nella   parte   in   cui   non   prevedono
 l'applicabilita'  dell'art.  309  del vigente c.p.p. nei procedimenti
 che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti;
    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone la sospensione  del  procedimento  di  riesame  fino  alla
 definizione del giudizio incidentale di costituzionalita';
    Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza
 al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  procuratore della
 Repubblica presso il tribunale di Venezia, alla parte  ricorrente  ed
 ai  suoi  difensori,  nonche'  per  la  comunicazione della stessa al
 Presidente della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
      Venezia, addi' 24 gennaio 1994
                       Il presidente: SALVARANI
                                           Il giudice relatore: MARINI
 94C0509