PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  206,  comma  2,  r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del
 fallimento,   del   concordato    preventivo,    dell'amministrazione
 controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevate, in
 riferimento  agli  artt.  3  e  24  della Costituzione, dal Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Lazio  con  l'ordinanza  di  cui   in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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