PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Nuoro con ordinanza del 7 settembre 1993. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0525