PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo comma,  della  legge
 24  novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27
 della  Costituzione,  dal  Magistrato  di  sorveglianza   presso   il
 Tribunale di Nuoro con ordinanza del 7 settembre 1993.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0525