P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134  della  Costituzione  e  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 14
 gennaio  1994,  n.  19,  nella  parte in cui statuisce che le sezioni
 giurisdizionali centrali della Corte dei  conti  "giudicano  con  tre
 magistrati",  con  riferimento  agli  artt.  3,  24,  97  e 111 della
 Costituzione;
    Sospende il procedimento in corso e ordina la  trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  del  17  gennaio
 1994.
                       Il presidente: PALLOTTINO

 94C0530