P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui statuisce che le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti "giudicano con tre magistrati", con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 1994. Il presidente: PALLOTTINO 94C0530