P. Q. M.
    Letto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  90  n.  1  del  c.p.m.p., in
 relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione;
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 37, primo comma, del c.p.m.p.,
 in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo  comma  e  103,
 terzo comma, della Costituzione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte cosituzionale;
    Dispone  che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti dei due rami  del
 Parlamento.
      Padova, addi' 1 marzo 1994
                    Il presidente estensore: ROSIN

 94C0534