P. Q. M. Letto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 n. 1 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, primo comma, del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma e 103, terzo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte cosituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 1 marzo 1994 Il presidente estensore: ROSIN 94C0534