P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge  9  febbraio
 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
    Dispone  che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi
 alla Corte costituzionale  per  la  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale di cui in premessa;
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  disposto  in  Firenze  nella  camera  di  consiglio  del 18
 febbraio 1994.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
    Depositata in segreteria il 4 marzo 1994.
                        Il dirigente: SELVAGGIO

 94C0541