P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87; Dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale di cui in premessa; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Cosi' disposto in Firenze nella camera di consiglio del 18 febbraio 1994. Il presidente: (firma illeggibile) Depositata in segreteria il 4 marzo 1994. Il dirigente: SELVAGGIO 94C0541