P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3- ter, della legge 13
 maggio  1988,  n.  154,  con  riferimento  agli  artt.  38 e 53 della
 Costituzione;
    Dispone la sospensione del giudizio  ed  ordina:  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione dell'ordinanza
 alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
 nonche'  la  sua  comunicazione  ai  Presidenti  dei  due  rami   del
 Parlamento.
      Roma, addi' 25 marzo 1993
                        Il presidente: BARBATO
                                                     Il relatore: PISO
 94C0545