P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3- ter, della legge 13 maggio 1988, n. 154, con riferimento agli artt. 38 e 53 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio ed ordina: la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione dell'ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Roma, addi' 25 marzo 1993 Il presidente: BARBATO Il relatore: PISO 94C0545