P. Q. M. Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 3, terzo comma, e 2, quarto comma, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 24, 36 e 38 della Costituzione; Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il presente giudizio. Vallo della Lucania, addi' 25 febbraio 1994 Il pretore: DE LUCA 94C0549