P. Q. M.
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 3,
 terzo  comma,  e 2, quarto comma, della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
 per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3,  24,
 36 e 38 della Costituzione;
    Ordina  alla  cancelleria  di  provvedere alla notificazione della
 presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri  ed  alla
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Sospende il presente giudizio.
      Vallo della Lucania, addi' 25 febbraio 1994
                          Il pretore: DE LUCA

 94C0549