PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e  9  del
 decreto-legge  17  settembre  1993,  n. 363 (Disciplina della proroga
 degli organi amministrativi), sollevate, in  riferimento  agli  artt.
 77,  ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla
 Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0577