PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e 9 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0577