P. Q. M. Nella causa controversia in materia di previdenza e assisstenza obbligatoria promossa con domanda in data 30 ottobre 1993 da Redaelli Maria Rosa contro l'INPS il tribunale di Lecco, quale giudice del lavoro; Visto l'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara ammissibili, rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimita' costituzionale: a) del combinato disposto di cui agli artt. 11, ventiduesimo comma legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 6 quinto, sesto e settimo comma del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 683 con riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione per i motivi dinanzi esposti. Sospende il presente giudizio. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Lecco, addi' 14 gennaio 1994 Il presidente: (firma illeggibile) 94C0622