P. Q. M.
    Nella causa controversia in materia di  previdenza  e  assisstenza
 obbligatoria promossa con domanda in data 30 ottobre 1993 da Redaelli
 Maria  Rosa  contro  l'INPS  il tribunale di Lecco, quale giudice del
 lavoro;
    Visto l'art. 23, terzo comma della legge 11  marzo  1953,  n.  87,
 dichiara  ammissibili,  rilevanti  e  non manifestamente infondate le
 seguenti questioni di legittimita' costituzionale:
       a) del combinato disposto di cui agli  artt.  11,  ventiduesimo
 comma  legge  24  dicembre  1993,  n. 537 e 6 quinto, sesto e settimo
 comma  del  d.l.  12  settembre  1983,   n.   463   convertito   con
 modificazioni  in legge 11 novembre 1983, n. 683 con riferimento agli
 artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione per i  motivi  dinanzi
 esposti.
    Sospende il presente giudizio.
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e  comunica  ai Presidenti della Camera dei
 Deputati e del Senato della Repubblica.
      Lecco, addi' 14 gennaio 1994
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 94C0622