P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; In accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 15 marzo 1994 Il presidente: FABRETTI Il magistrato estensore: BRUNELLI 94C0641