P.Q.M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    In accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte,
 e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167,  per  contrasto
 con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone  inoltre  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 15 marzo 1994
                        Il presidente: FABRETTI
                                     Il magistrato estensore: BRUNELLI
 94C0641