PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994. Il Presidente e redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0658