PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo  comma,  lett.
 f)  della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,
 n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione  territoriale  ed
 urbanistica),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 25, secondo
 comma, 116 della  Costituzione  e  4  dello  Statuto  speciale  della
 Regione  Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963,
 n. 1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
                 Il Presidente e redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0658