PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 301, comma 2,
 del codice di procedura penale, nella parte in cui non  prevede  che,
 ai  fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura
 cautelare personale, debba essere previamente  sentito  il  difensore
 della persona da assoggettare alla misura.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0675