PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  2-bis,
 del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333 (Misure urgenti per il
 risanamento  della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,   con
 modificazioni,  con  la  legge  8  agosto 1992, n. 359, sollevate dai
 Pretori di Verona e Venezia, in riferimento agli artt.  3,  24  e  42
 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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