PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 3 r.d. 30 gennaio 1933 n. 1611 (Approvazione
 del  T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
 difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
 dello  Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma
 5,  della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Venezia  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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